Le attività di MMI sono sostenute da contributi delle istituzioni pubbliche (Unione Europea, Agenzia delle Nazioni Unite, Ministeri del Governo Italiano, Conferenza Episcopale Italiana, enti locali), associazioni e fondazioni italiane e straniere.
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Norme per la deducibilità fiscale delle donazioni
Erogazioni liberali previste per le organizzazioni ONG e ONLUS e benefici per i contribuenti
A. Persone fisiche
1. Detrazione dall'IRPEF pari al 19% delle erogazioni in denaro fino a €uro 2.065,83 Le erogazioni liberali (art.13 D.Lgs. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, entro il limite annuo di €uro 2.065,83 possono essere dichiarate sul MOD.UNICO (ex 740) o MOD. 730 come oneri detraibili e pertanto può essere recuperata una imposta pari al 19% del contributo erogato. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile detrarre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente, in quanto l'Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall'art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee. E' obbligo di colui che effettua l'erogazione, e che porta tale somma come onere detraibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento in quanto, non essendovi l'obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall'Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri detraibili dichiarati. 2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di €uro 70.000,00 Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, in alternativa alla precedente detrazione del 19% è possibile optare per la deduzione dal reddito imponibile. Pertanto è il reddito dichiarato che viene diminuito dell'erogazione effettuata a favore della O.N.L.U.S. ed il beneficio fiscale varia con il variare del reddito stesso.
Ai sensi dell'articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di €uro 70.000,00 annui. Ciò significa che una Persona Fisica il cui reddito è pari ad esempio ad €uro 26.350,00 può dedurre dal proprio reddito €uro 2.635,00 (10% del reddito dichiarato), mentre chi è possessore di un reddito di €uro 800.000,00 può dedurre solo sino ad €uro 70.000,00. Restano invariate le modalità di erogazione così come esplicitate nei paragrafi precedenti B. Imprese 1. Deduzione dal reddito delle erogazioni in denaro fino a 2.065,83 €uro o al 2% del reddito. Le erogazioni liberali (art.13 D.L. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, possono essere dedotte dal reddito d'impresa (art. 65 comma 2 lettera c-sexies del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico) entro il limite del 2% del predetto reddito. E' comunque garantita la deducibilità sino a 4 milioni di lire (€uro 2.065,83) anche se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%. La deduzione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile dedurre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente, in quanto l'Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall'art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee. 2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di 70.000,00 €uro. Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, ai sensi dell'articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di €uro 70.000,00 annui.
Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte ovvero deduzione nel limite del 2% del predetto reddito e deducibilità sino a 4 milioni di lire (€uro 2.065,83) se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%. Ciò significa che qualora ad esempio il reddito sia pari ad €uro 8.000.000,00 ed €uro 800.000,00, pari al 10%, e la somma ammissibile quale deduzione è il limite massimo di 70.000,00 €, posso optare per la vecchia normativa che permette di dedurre sino ad un massimo del 2% del reddito d'impresa e cioè 160.000,00€. 3. Deduzioni del costo del personale per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo complessivo 4. Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite delle derrate alimentari e prodotti farmaceutici 5. Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite di beni il cui costo specifico non superi L. 2 milioni, 1032,91 €, (concorre al limite di cui al punto 1). |
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