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MEMBRO DI MEDICUS MUNDI INTERNAZIONALE IN RELAZIONE UFFICIALE CON L'O.M.S. (RIS. EB63.R27)
Medicus Mundi Italia
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How to support Medicus Mundi Italy

MMI activities are supported by public institutions (European Union, Agency of the United Nations, Offices of the Italian Government, Italian Episcopal Lecture, Local Bodies), Italian and foreign Associations and Foundations.

There are also contributions of friends and supporters.

Medicus Mundi Italy can be supported by:

Becoming member of Medicus Mundi Italy

It needs to be introduced by another Partner and to pour, for the year 2006, a contribution of € 55,00 on the Association's checking accounts:

  • Post Office IBAN Account IT11P0760111200000010699254 - Associazione Medicus Mundi Italia - Via Martinengo da Barco 6/a - 25100 Brescia
  • banking transfer order to Medicus Mundi Italia - c/c n. 13162 Banco di Brescia - Ag. 2 - IBAN IT 53 C 3500 11202 000000013162
Every donation is tax deductible.
Read more: www.medicusmundi.it
 

Financing projects

You can finance the projects through:

  • following up the law by decree DL n. 35 of march 14th, 2005 which allows to deduct money free giving of all private citizens and firms to deduct donations up to the 10% of the total income (within the amount of € 70.000,00 per year):
    • Post Office Account IBAN  IT11P0760111200000010699254 - Associazione Medicus Mundi Italia – Via Martinengo da Barco 6/a – 25100 Brescia
    • Banking transfer order to Medicus Mundi Italia - c/c n. 13162 Banco di Brescia -Ag. 2 IBAN IT 53 C 03500 11202 000000013162
  • employing the 5‰ of the personal official income for the benefit of the non-profit associations as by law enacted DL n. 266/2005. Medicus Mundi Italy (C. F.: 98011200171) could be one of them.
Every donation is tax deductible.
Read more: www.medicusmundi.it
 

5 x 1000

This box informs taxpayers how they can allocate .5 percent of their Italian income taxes to Medicus Mundi If the taxpayer fills out the appropriate section of their income tax return with MMI’s fiscal code, the Italian Government will send .5 percent of that taxpayer’s income tax directly to MMI, at no charge to the taxpayer.

5 x MILLE
to
Medicus Mundi Italia
(fiscal code: 98011200171)

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Norme per la deducibilità fiscale - Italian only


Norme per la deducibilità fiscale delle donazioni

D.L. n. 49/87 con DM n. 1988/128/004187/2D del 14/09/1988

e

D.L. 4 dicembre 1997 n. 460, con modifiche apportate dal D.L. n. 35 del 14/03/2005, convertito in Legge n. 80 del 14 /05/2005


 

Erogazioni liberali previste per le organizzazioni ONG e ONLUS

e benefici per i contribuenti

A.           Persone fisiche

 

1.     Detrazione dall'IRPEF pari al 19% delle erogazioni in denaro fino a €uro 2.065,83

Le erogazioni liberali (art.13 D.Lgs. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, entro il limite annuo di €uro 2.065,83 possono essere dichiarate sul MOD.UNICO (ex 740) o MOD. 730 come oneri detraibili e pertanto può essere recuperata una imposta pari al 19% del contributo erogato.

La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile detrarre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente, in quanto l'Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall'art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee.

E' obbligo di colui che effettua l'erogazione, e che porta tale somma come onere detraibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento in quanto, non essendovi l'obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall'Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri detraibili dichiarati.

2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di €uro 70.000,00

Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, in alternativa alla precedente detrazione del 19% è possibile optare per la deduzione dal reddito imponibile. Pertanto è il reddito dichiarato che viene diminuito dell'erogazione effettuata a favore della O.N.L.U.S. ed il beneficio fiscale varia con il variare del reddito stesso.

Reddito dichiarato

Beneficio Fiscale

sino a € 26.000,00

23% dell'erogazione

da € 26.000,01 a € 33.500,00

33% dell'erogazione

da € 33.500,01 a € 100.000,00

39% dell'erogazione

oltre 100.000,01

43% dell'erogazione

Ai sensi dell'articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di €uro 70.000,00 annui.

Ciò significa che una Persona Fisica il cui reddito è pari ad esempio ad €uro 26.350,00 può dedurre dal proprio reddito €uro 2.635,00 (10% del reddito dichiarato), mentre chi è possessore di un reddito di €uro 800.000,00 può dedurre solo sino ad €uro 70.000,00.

Restano invariate le modalità di erogazione così come esplicitate nei paragrafi precedenti

B.           Imprese

1.     Deduzione dal reddito delle erogazioni in denaro fino a 2.065,83 €uro o al 2% del reddito.

Le erogazioni liberali (art.13 D.L. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, possono essere dedotte dal reddito d'impresa (art. 65 comma 2 lettera c-sexies del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico) entro il limite del 2% del predetto reddito. E' comunque garantita la deducibilità sino a 4 milioni di lire (€uro 2.065,83) anche se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%.

La deduzione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.L. 241/97.

Non è possibile dedurre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente, in quanto l'Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall'art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee.

2.     Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di 70.000,00 €uro.

Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, ai sensi dell'articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di €uro 70.000,00 annui.

 

Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte ovvero deduzione nel limite del 2% del predetto reddito e deducibilità sino a 4 milioni di lire (€uro 2.065,83) se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%. Ciò significa che qualora ad esempio il reddito sia pari ad €uro 8.000.000,00 ed €uro 800.000,00, pari al 10%, e la somma ammissibile quale deduzione è il limite massimo di 70.000,00 €, posso optare per la vecchia normativa che permette di dedurre sino ad un massimo del 2% del reddito d'impresa e cioè 160.000,00€.

3.     Deduzioni del costo del personale per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo complessivo

4.     Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite delle derrate alimentari e prodotti farmaceutici

5.     Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite di beni il cui costo specifico non superi L. 2 milioni, 1032,91 €, (concorre al limite di cui al punto 1).


 

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